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Buongiorno

13.07.2019 - Buongiorno Campania

L’Autonomia Differenziata della Campania secondo De Luca. Ecco la proposta

Per l’importanza istituzionale e politica che riveste, pubblichiamo integralmente la proposta di Accordo preliminare in merito all’intesa sull’Autonomia Differenziata tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Campania (art. 116, terzo comma della Costituzione).
Il documento del Presidente Vincenzo De Luca fa seguito alle interlocuzioni e agli incontri svoltisi sul tema con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Sen. Erika Stefani

Considerato che:

-  l’art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, adeguando “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”;

-  l’art. 114 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e che le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”;

-  l’art. 117 della Costituzione stabilisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, riconoscendo che le Regioni sono dotate di potere legislativo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;

-  l’art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell’attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell’art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;

-  l’art. 119 della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento europeo; il medesimo articolo stabilisce anche che: (i) lo Stato istituisce con legge un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante; (ii) le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; (iii) per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Considerato, altresì:

che l’art. 116, terzo comma, della Costituzione:

-  dispone che “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;

-  consente che l’attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;

-  prevede che l’iniziativa del procedimento per la concessione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, spetti alla regione interessata;

-  prevede, altresì, che sull’iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali;

-  stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell’Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo;

Considerato inoltre:

-  che, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

Tenuto conto che:

-  nel corso del 2018 e del 2019 la Regione Campania, con pronunce formali dei suoi organi, ha dato avvio all’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;

-  segnatamente, in data 30 gennaio 2018 e 5 febbraio 2019 l’Assemblea legislativa della Campania si è formalmente espressa per impegnare il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato col Governo ai fini dell’Intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione;

-  nel condividere e sostenere l’iniziativa della Giunta regionale, l’Assemblea legislativa della Campania ha:

-  affermato la piena determinazione ad accettare la sfida di competitività derivante dall’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, nell’ottica di una più efficace ed efficiente erogazione di servizi pubblici ai cittadini campani e cogliendo le opportunità, in tal senso, offerte dal ricorso ai principi e ai criteri – scientificamente validati e sostenuti – dei fabbisogni e dei costi standard;

-  ritenuto che la corretta e prioritaria applicazione dei fabbisogni e dei costi standard, ai fini dell’allocazione delle risorse tra territori, non possa prescindere dalla definizione puntuale dei “livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, come sancito dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e dalla legge delega n. 42 del 2009, ad oggi ancora in larga parte disattesa;

-  auspicato che il percorso volto all’attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, avvenga nel rigoroso ed attento rispetto dei principi di cui all’art. 119 della medesima Carta Costituzionale, con particolare riferimento a quanto ivi previsto in materia di: (i) istituzione di un “fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”; (ii) garanzia del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni; (iii) destinazione di risorse aggiuntive ed effettuazione di interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

-  sulla base di tali presupposti, il Presidente della Regione Campania, con nota del 15 febbraio 2019, ha formalizzato la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri di avviare il procedimento di cui all’art. 116, comma terzo, della Costituzione

-  con Deliberazione n. 91 del 6 marzo 2019, la Giunta regionale della Campania ha approvato gli indirizzi generali e preliminari in merito alle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, ai sensi dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione

-  il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto della menzionata richiesta e, ritenendola compatibile con quanto previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha dato disposizioni per l’avvio del negoziato;

-  l’approvazione da parte delle Camere dell’Intesa, che sarà sottoscritta ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, all’esito del negoziato tra Governo della Repubblica e la Regione Campania, avverrà solo dopo aver assicurato nelle diverse fasi procedurali un adeguato coinvolgimento dell’organo parlamentare, così che il Parlamento possa svolgere in pieno le proprie prerogative costituzionali;

Precisato che:

le Parti condividono che le intese devono avvenire nel contesto di un equilibrio generale della finanza pubblica nazionale e dell’insieme delle regioni e delle autonomie locali;

Tutto ciò premesso, i firmatari stabiliscono quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e contenuto dell’Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto i principi generali, la metodologia e le materie per l’attribuzione alla Regione Campania di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 5, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

2. L’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione Campania e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo.

Art. 2 – Materie

1. Sulla base del presente Accordo, sono attribuite alla Regione Campania ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie:

1) valutazioni di impatto ambientale attinenti a progetti finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione;
2) autorizzazioni paesaggistiche minori;

3) istruzione e formazione professionale, compatibilmente con il carattere nazionale della scuola pubblica;

4) tutela della salute: autonomia piena in materia sanitaria, fatto salvo il carattere nazionale

dell’organizzazione sanitaria pubblica e la funzione dello Stato di vigilanza sulla qualità e omogeneità dei servizi al cittadino;

5) pagamento dei contributi comunitari destinati alle imprese agricole operanti nel territorio della Regione;

6) integrazione delle funzioni attribuite ai provveditorati alle opere pubbliche e agli uffici del genio civile;

7) rete regionale dei musei e dei beni culturali.

2. Resta fermo e impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata, sulle medesime ed eventualmente su altre materie indicate dalla Regione Campania.

Art. 3 - Risorse

1. L’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, avviene sulla base di:

a) livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come sancito dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e dalla legge delega n. 42 del 2009;

b) fabbisogni e dei costi standard, calcolati in funzione dei livelli essenziali delle prestazioni come sopra definiti e non della spesa storica.

2. Qualora i livelli essenziali delle prestazioni ed i relativi fabbisogni e costi standard non siano stati già definiti, lo Stato provvede alla loro determinazione entro un anno dall’approvazione, da parte delle Camere, dell’Intesa; nelle more, e comunque non oltre il primo anno, l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avviene sulla base della spesa destinata a carattere permanente, fissa e ricorrente, a legislazione vigente, sostenuta dallo Stato nella Regione Campania, riferita alle funzioni trasferite o assegnate.

3. Il finanziamento delle competenze riconosciute nei termini di cui ai precedenti commi è garantito in modo da consentire l’adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato all’art. 119, quarto comma, della Costituzione, dall’utilizzo, eventualmente anche congiunto, dei seguenti strumenti:

a) compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e di evenutali altri tributi erariali;

b) aliquote riservate, nell’ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.

4. In relazione all’esercizio delle ulteriori forme e condizioni di autonomia trasferite vanno garantite le risorse necessarie data la ridotta capacità fiscale per abitante del territorio.

5. L’esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite avviene contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

6. Rimane fermo l’obbligo dello Stato di costituire il fondo perequativo di cui all’art.119 terzo comma della Cost. per conseguire il riequilibrio tra nord e sud.

Art. 4 – Investimenti

1. Lo Stato e la Regione Campania, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, determinano congiuntamente modalità per assegnare una compartecipazione al gettito, o aliquote riservate relativamente all’Irpef o ad altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per investimenti pubblici ovvero anche mediante forme di crediti di imposta con

riferimento agli investimenti privati, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

2. Ai fini del riequilibrio territoriale della spesa statale per investimenti, il finanziamento statale annuo per investimenti destinato alla Regione Campania deve essere garantito almeno pari alla corrispondente quota proporzionale della popolazione di riferimento.

Art. 5 – Verifiche e monitoraggio

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Accordo, lo Stato e la Regione, su richiesta di una delle due parti, effettuano un monitoraggio periodico sull’esercizio delle competenze attribuite, nonché verifiche su specifici aspetti o settori di attività.