08.02.2019 - Buongiorno Irpinia
Per l’importanza che riveste l’argomento, cediamo lo spazio di Buongiorno di oggi al comunicato del Comune di Avellino.
Comune di Avellino
ORDINANZA N. 42 del 7. 2. 2019
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO
— che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa, che riunisce in un’unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE, ha inteso pro- muovere nelle politiche dell’Unione, l’integrazione di un livello più elevato di tutela dell’am- biente e di qualità dell’aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall’applicazione delle direttive in corso di operatività;
— che il d.lgs. n. 155 del 13/08/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l’am- biente;
— che lo stesso d.lgs. n. 155/2010 stabilisce, tra l’altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d’allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale mar- gine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
— che ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso decreto;
— che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta regionale n. 167 del 14/02/2006, ha adottato il «Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27/06/2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5/10/2007;
— che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell’aria veniva integrato con la deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014;
— che con deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria della regione Campania. In particolare, per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25 m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell’aria ambiente, ed istituita la nuova stazione ubicata presso la scuola Dante Alighieri di via Piave.
CONSIDERATO
che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04/02/2014, veniva approvato il «Piano di azione per il contenimento dell’inquinamento atmosferico del Comune di Avellino», nell’ambito del quale veniva previsto un complesso di possibili azioni da attuare a seguito del registrarsi di superamenti degli inquinanti;
che in data 10/11/2017, presso la sala stampa di Palazzo di Città, sono stati convocati i 12 Comuni ubicati nelle immediate vicinanze del Capoluogo e tutti gli Enti interessati e/o competenti sulla questione (Provincia, Regione, ARPAC ed ASL), al fine di concordare determinazioni immediate e congiunte relativamente alla condizione di criticità della qualità dell’aria dell’aggiomerato ur- bano di Avellino;
che in data 26/01/2018 i Comuni limitrofi sono stati riconvocati per la sottoscrizione dell’ Ac- cordo come modificato in seguito alle osservazioni proposte nell’incontro del 10/11/2017;
che l’Accordo per l’adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell’aria nei comuni ricadenti nell’area urbana di Avellino, in data 26/01/2018 veniva sottoscritto dai sin- daci dei Comuni di Avellino, Atripalda, Ospedaletto D’Alpinolo, Manocalzati, Montefredane e Capriglia Irpina;
che il suddetto Accordo prevede, in seguito al superamento dei livelli consentiti per il PM10, l’attivazione di specifiche iniziative volte al miglioramento della qualità dell’aria;
che alla luce dei dati storici dei rilevamenti relativi alla qualità dell’aria, dai quali si rileva che nei primi e negli ultimi mesi dell’anno si concentrano i superamenti dei limiti consentiti per il parametro PM10, si ritiene di attivarsi immediatamente al fine conseguire un miglioramento della qualità dell’aria;
che a seguito della Conferenza tenutasi in Prefettura alla presenza dei Sindaci dei Comuni rica- denti nell’area urbana di Avellino, dell’ARPAC e dell’ ASL si è stabilito di attuare concretamente gli Accordi già sottoscritti nonché adottare ulteriori iniziative congiunte al fine di pervenire ad un sensibile miglioramento dell’aria dell’agglomerato urbano Avellinese e della Valle del Sabato con riferimento specifico alle principali cause di inquinamento sulle quali si è convenuto;
che a tal fine sarà convocato nell’immediato un tavolo tecnico delle Amministrazioni comunali, dell’ARPAC e dell’ASL al fine di verificare la possibilità di integrare ovvero implementare 1’ Ac- cordo del 26/01/2018, mentre all’esito dei lavori del Tavolo tecnico sarà riconvocata la Confe- renza Plenaria presso la Prefettura;
che, nelle more di ulteriori intese e/o azioni da mettere in atto, è necessario intervenire anche con le modalità già previste nell’ Accordo del 26/01/2018, atteso che dall’ultimo bollettino emesso dalla Rete Regionale Monitoraggio Qualità Aria il 06/02/2019, relativo al giorno 05/02/2019, risultano registrati n. 5 superamenti, dei limiti consentiti per il parametro PM10, nella centralina denominata “Scuola Alighieri” e n. 2 nella centralina denominata “AV41 Sc. V Circolo”.
PRESO ATTO
che secondo criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e al biossido di azoto (NO2) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
che la situazione dell’inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria gestito dall’ ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per
quanto attiene allo sforamento delle concentrazioni medie giornaliere di PMI10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
— chela particolare collocazione geografica della città, ubicata in una valle a quota modesta e cir- condata da colline, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati.
ASSUNTO
— che, come evidenziato da studi riportati in letteratura scientifica e come unanimemente confermato in sede di Conferenza in Prefettura da tutti gli attori partecipanti, i danni pro- vocati alla salute dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all’elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
— che i limiti proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferi- mento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a 20 ug/m3, sono molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori;
— che il particolato PMI0 e PM2,5, così come l’inquinamento atmosferico in generale, è stato uf- ficialmente inserito dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) nei composti cancerogeni (Gruppo 1) per gli essere umani;
— cheil particolato PM10 risulta essere l’effetto del combinato di un complesso di fonti emis- sive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle bio- masse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, emissioni derivanti da camini aperti;
— che ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all’inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b), del d.Igs. 30/04/1992, n. 285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
— che l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazio- nale”, prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
• che le centraline di riferimento per l’area a rischio di superamento denominata “ZONA COSTIERO - COLLINARE (ZONA IT1508)”, ubicate nel territorio comunale di Avellino, così come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014, risultano essere: “Avellino AV41 Sc. V Circolo”, in via Oscar D’Agostino, e “Avellino Scuola Alighieri”, in via Piave;
— che, quindi, si ritiene necessaria l’adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell’am- biente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;
— che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;
che nell’anno 2018 sono state emanate le Ordinanze Sindacali nn. 59, 155, 252D, 256, 294, 347, 446, 456, 460, 465, 503, 521, 531, 556 e 609 rispettivamente del 16/02/2018, 19/04/2018, 29/05/2018, 31/05/2018, 21/06/2018, 01/08/2018, 09/10/2018, 11/10/2018, 17/10/2018, 19/10/2018, 09/11/2018, 15/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018 e 14/12/2018 tese a contrastare il fenomeno diffusione del micro particolato (PM10) e volte al perseguimento del miglioramento della qualità dell’aria.
VISTO
le risultanze della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla prima cintura urbana del 10/11/2017, convocata con nota prot. 83884 del 31/10/2017;
l’Accordo per l’adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell’aria nei comuni ricadenti nell’area urbana di Avellino, sottoscritto in data 26/01/2018;
l’esito della Conferenza sull’inquinamento tenutasi in Prefettura il 05/02/2019, alla presenza dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell’area urbana di Avellino, dell’ARPAC e dell’ASL;
i pareri favorevoli espressi Comandante di Polizia Municipale e dal Dirigente del Settore Am- biente;
gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. coni quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
il d.lgs. n. 155 del 13/08/2010;
il d.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
gli artt. 50 e 54, comma 1, del d.Igs. n. 267 del 18/08/2000.
Considerato, pertanto, che al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico il Sindaco, quale Autorità competente, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento, si
ORDINA
la messa in atto dei provvedimenti di seguito elencati, a decorrere dal giorno 10/02/2019 e sino al giorno 17/03/2019 incluso.
1) divieto di circolazione nelle domeniche, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per le seguenti categorie di veicoli:
Tipo di Veicolo Categoria Aree
Ciclomotori e motocicli a 2 tempi Centro urbano
Euro 0 ed 1 (immatricolati prima del 01/01/2003)
Autoveicoli alimentati a benzina
Euro 0-1-2 (immatricolati prima del 01/01/2001) Centro urbano
Autoveicoli alimentati con diesel Centro urbano
Euro 0-1-2-3 (immatricolati prima del 01/01/2006)
Veicoli commerciali alimentazione diesel e benzina
Euro 0-1-2-3 categoria N1, N2 e N3 Centro urbano (immatricolati prima del 01/01/2006)
La limitazione della circolazione, prevista al punto 1), riguarda il territorio comunale ad esclusione delle strade di seguito indicate: il tratto dell’ Autostrada A16, la Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa e Strada Comunale Cappuccini (Bonatti), la SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all’altezza dell’incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale
Italia fino alla rotatoria, il tratto di SP 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele
Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma.
Le predette limitazioni non si applicano alle fattispecie di seguito elencate:
— i veicoli elettrici, ibridi o plug-in dotati di motore elettrico;
— i veicoli funzionanti a metano o GPL;
— gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi spe- ciali, come definiti dall’art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.
Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione:
— i veicoli di proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garages ricadenti nell’area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tra- gitto più breve;
— I veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di “contrassegno speciale” con a bordo il titolare dell’autorizzazione;
— I taxi in servizio;
— iveicoli N.C.C.;
— i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale in servizio di pattuglia, nonché i veicoli comunali impiegati in attività istituzionali e interventi di soccorso e di emergenza;
— i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente;
— i veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.
2) divieto di sostare con il motore acceso:
— per gli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. L’accen- sione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima dell’orario di partenza dei singoli autobus;
— per non più di tre minuti per tutti gli altri autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico.
3) divieto totale di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pub- blici e privati. Il presente divieto vale su tutto il territorio comunale;
4) divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna o con altre biomasse (legna, pellet, cippato, ecc), con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle. Il presente divieto non si applica qualora questi rap- presentino l’unico o il principale sistema di riscaldamento;
5) divieto di uso di dispositivi (es. porte a lama d’aria) che al fine di favorire l’ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi ai locali adibiti ad attività commerciali ed assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita, supermercati, esposizioni, ecc.
DISPONE
l’immediata trasmissione della presente Ordinanza ai Comuni ricadenti nell’area urbana di Avellino, già indicati nell’ Accordo del 26/01/2018 per i provvedimenti di competenza, nonché al Signor Prefetto di Avellino e all’ARPAC e all’ASL di Avellino per opportuna conoscenza;
che siano incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di tutte le forze di Polizia, nonché gli altri soggetti di cui all’art. 12 del d.Igs. 30/04/1992 n. 285, che provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo a campione, anche coordinandosi all’uopo;
che l’Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune, l’Ufficio Traffico e Mobilità, ‘Ufficio Lavori Pubblici, l’Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza;
che l’Ufficio Mobilità del Settore LL.PP. provveda a disporre che i pannelli elettronici a mes- saggio variabile indichino la limitazione del traffico per le categorie di autoveicoli oggetto della presente Ordinanza e predisponga eventuali provvedimenti necessari all’organizzazione della viabilità;
che l’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione sia punita ai sensi dell’art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 n. 285, introdotto dall’art. 2 della legge 29/07/2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da € 168,00 ad € 679,00 e, che nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI del Codice della Strada;
che l’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di mantenere acceso il motore in sosta sia punita ai sensi dell’art. 157, comma 7-bis, del vigente Codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 n. 285, introdotto dalla legge 29/07/2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da € 223,00 ad € 445,00;
che l’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di bruciatura vegetali anche in ambito domestico (punti 3 e 4), fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, sia punita mediante applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000) stabilendo una somma minima pari ad € 250,00;
salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. n. 689/1981.
che l’inosservanza delle disposizioni di cui al punto 5), salvo i casi previsti dal Codice Penale, sia punita con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del d.Igs. n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo il pagamento di una somma mi- nima pari ad € 250,00.
che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all’ Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;
che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all’A.C.S. s.r.l. e ad ogni altro soggetto competente.
AVVERTE
che, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del d.lgs. n 104 del 2/07/2010, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo pretorio;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.
Il Dirigente del Settore Polizià Municipale Dott. Michele Arvonio
Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale Ing. Luigi A. M. Cicalese
IL COMMISSA STRAORDINARIO Dott. Giuseppe Priolo